Normativa

La formazione sulla sicurezza sul lavoro nelle scuole

Le scuole sono considerate a tutti gli effetti luoghi di lavoro, ma data la natura di chi usufruisce di tali ambienti, ovvero bambini e giovani, la normativa sulla sicurezza sul lavoro è più ampia e strutturata.
Esistono infatti due leggi apposite che descrivono e regolano l’edilizia scolastica (L. 23-96 – Norme per l’edilizia scolastica e L. 340/97 – Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica).
Non solo, esistono precise prescrizioni sulla suddivisione dei ruoli, infatti anche nell’ambiente scolastico sono previste tutte le figure, descritte dal D.Lgs. 81/08, per la sicurezza sul lavoro: datore di lavoro, preposti, RLS, RSPP, lavoratori, addetti alle emergenze… Tutte queste figure, come previsto dal D.Lgs. 81/08 devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata al ruolo che ricoprono, a spese del datore di lavoro e in orario lavorativo.

 

Il datore di lavoro nella scuola

È il dirigente scolastico per le istituzioni scolastiche ed educative ed è il presidente del consiglio di amministrazione per i conservatori e le accademie. Il dirigente scolastico ha tutti gli obblighi di un datore di lavoro, ovvero valutare i rischi con il supporto del personale tecnico degli enti locali; redigere il DVR (documento di valutazione rischi) e designare l’RSPP, anche il dirigente scolastico può assumere tale incarico se il personale è inferiore alle 200 unità e dopo aver seguito un apposito corso RSPP per datore di lavoro.

Chi sono i preposti e i lavoratori nelle scuole

I docenti svolgono le funzioni dei preposti, devono perciò vigilare sulla corretta osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro, informare e formare su tali norme e segnalare eventuali anomalie.
I lavoratori sono invece gli allievi o comunque chi utilizzi i laboratori presenti negli edifici scolastici, come tali godono dei diritti dei lavoratori tradizionali, quindi di operare in un ambiente di lavoro salutare e confortevole, ma che soprattutto li metta a riparo da ogni rischio.

RSPP e RLS nella scuola

L’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) può essere svolto dal datore di lavoro o da un elemento del personale che ne abbia le caratteristiche e che sia disponibile, dietro designazione del dirigente, oppure da un elemento esterno, nel caso in cui più complessi scolastici si accordino in tal senso. Chi viene nominato RSPP nella scuola deve frequentare un corso RSPP di 76 ore (regola che vale anche per la PA), suddiviso in 3 moduli: il modulo A di 28 ore di carattere generale; il modulo B di 24 ore e specifico per la Scuola e la PA e il modulo C di 24 ore sempre di carattere generale su aspetti gestionali e organizzativi. Ogni modulo ha un test finale e ha un obbligo di frequenza del 90% delle ore previste. Se chi viene nominato ha un’esperienza pregressa o dei titoli di studio specifici non deve seguire tutto il percorso formativo, ma almeno il modulo C.

L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) deve essere presente nelle scuole, come in tutti i luoghi di lavoro, come intrmediario tra datore di lavoro e lavoratori. Non c’è obbligo di nomina, è piuttosto un diritto dei lavoratori per autotutelarsi. Convenzionalmente viene eletto dai lavoratori, ma nella scuola la situazione è diversa, in quanto gli alunni sono i lavoratori, ma non possono scegliere l’RLS. Quest’ultimo può essere designato all’interno dell’RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) o dell’RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale). Il Dirigente Scolastico dovrà poi comunicare il nominativo all’INAIL. Il DM 382/98 individua 1 RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti) e 3 nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti). Nella scuola l’RLS ha due obblighi fondamentali: avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola e mantenere il segreto d’ufficio (D.Lgs. 196/03).

Addetti alle emergenze: primo soccorso e antincendio

Gli addetti alle emergenze sono le persone che sono state nominate dal dirigente scolastico per occuparsi del primo soccorso e della lotta antincendio. Chi riceve una di queste nomine, secondo quanto stabilito dalla legge, non può rifiutare, se non per motivi gravi e provati.
Per ciò che riguarda il corso di primo soccorso le scuole sono equiparate alle attività di gruppo B, perciò il corso dura 12 ore, di cui 8 pratiche e 4 teoriche.
Per il corso antincendio invece la durata dipende dal numero di persone presenti nel plesso, se sono più di 1000 dura 16 ore, altrimenti 8. Se ci sono più di 300 persone l’esame finale andrà sostenuto in un Comando dei VVFF.